Climatizzatore
Assistenza, pulizia, revisione, controllo e manutenzione
- pulizia e sanificazione filtri aria
- pulizia unità interna ed esterna
- controllo scarico condensa
- controllo temperature di lavoro
FAQ e NORMATIVE
CHE DIFFERENZA C’È TRA IL CONDIZIONATORE E IL CLIMATIZZATORE?
Il condizionatore consente di controllare la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità nell’aria.
Il climatizzatore, invece, offre la possibilità di regolare in autonomia queste funzioni, dando stabilità nei controlli su temperatura e velocità del ventilatore. In più, il climatizzatore funziona anche in modalità riscaldamento e in questo caso viene anche detto pompa di calore.
OGNI QUANTO SI DEVE FARE LA PULIZIA DEL CONDIZIONATORE/CLIMATIZZATORE
È quindi consigliato fare la pulizia almeno una volta all’anno.
IL CONDIZIONATORE VA CARICATO TUTTI GLI ANNI?
Si ricorda che la ricarica dei condizionatori deve essere fatta solo dai tecnici in possesso del patentino frigoristi che siano muniti di appositi patentini e di certificazione FGAS. Ogni azienda che sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio del proprio territorio (come la Carolo Luca SAS) deve essere anche iscritta al registro FGAS come richiede la normativa Europea.
COSA FARE CON IL CONDIZIONATORE SCARICO?
In questo caso si deve chiamare il tecnico autorizzato FGAS per capire dove c’è la perdita e ricaricare con il gas refrigerante.
CHE TIPO DI GAS REFRIGERANTI CI SONO IN COMMERCIO?
L’R22 è un gas monocomponente (“puro”), che fa parte della famiglia degli HCFC (Idroclorofluorocarburi), cioè di quelli che contengono cloro, dannosi per l’ozono stratosferico. Per questo motivo dal 1° gennaio 2004 ne è vietato l’uso nelle macchine di nuova costruzione.
Attualmente si sta utilizzando R104A ma dal 2025 sarà obbligatorio utilizzare il Gas Refrigerante R32 grazie al Regolamento Europeo Nr. 517/2014 che ha posto importanti limitazioni sulle tipologie e le quantità di gas refrigeranti da utilizzare nei condizionatori. In particolare, dal 2025 sarà vietato l’utilizzo di gas ad alto potenziale di surriscaldamento nei condizionatori monosplit con carica refrigerante inferiore ai 3 kg.
REGOLAMENTO F-GAS
In caso di violazione del Regolamento F-GAS, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018,
l’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”.
Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.